LO SAPETE CHE I DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO HANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE E AI RIPOSI COMPENSATIVI DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE?
Con sentenza n. 16715/2024, la Corte di cassazione ha stabilito che:
Nessuna collocazione in ferie d’ufficio: i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
Obblighi di informazione del DS: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Diritto all’indennità: Tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all’indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
Per ogni docente spettano circa € 1.300 all’anno per gli ultimi 10 anni!!!
Per partecipare all’assemblea iscriviti al seguente link: https://forms.gle/zyvQkP7xUS3GLbbU8
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